Superbonus per villette cosa cambia
- On 4 Maggio 2022
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Superbonus per villette cosa cambia
Il DL Aiuti approvato l’altro ieri , con l’ennesimo correttivo ha introdotto alcune novità, riguardanti il superbonus 110 per villette, pertanto in questo articolo vedremo cosa cambia per il superbonus nello specifico per le villette unifamigliari.
Dunque, il consiglio dei ministri con l’ultimo decreto ha concesso ai committenti delle case unifamigliari altri 3 mesi in più, però esclusivamente rispetto al termine del 30 giugno 2022, per saldare almeno il 30% dei pagamenti.
Cosa cambia? proroga per superbonus 110 per le villette
Con il DL Aiuti è stato prorogato il termine del 30% dei lavori fino al 30 settembre. Questo termine non si riferisce all’ultimazione dei pagamenti ma semplicemente per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022.
Resta comunque invariato il termine di completamento lavori al 31/12/2022, per il superbonus per le sole villette unifamigliari. Ricordiamo che per i condomini hanno a disposizione 1 anno in più, e poi con aliquote minori prima del 70% e poi del 65% se si arriva al 2025.
Pertanto la norma prevista nella bozza del decreto lege stabilisce che : All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
In conclusione, ecco cosa cambia per il superbonus 110 per le villette : slitta di 3 mesi il termine del 30 giugno 2022, di aver compiuto il 30% dei lavori e di aver saldato il primo Sal ; mentre rimane inalterato il termine di fine lavori e la chiusura del cantiere al 31/12/2022.
Come calcolare il 30%?
Si è tanto discusso su come bisognava calcolare il 30% dei lavori in base al termine del 30 giugno (prorogato a settembre). Infatti, la norma non era molto chiara e lasciava spazio a due libere interpretazioni. La prima interpretava il 30% come il 30% percento della totalità dei lavori, mentre la seconda il 30% di ogni singolo intervento di riqualificazione (30% lavori edili, 30% serramenti, 30% impianti .. ecc).
Pertanto, l’obbiettivo di questa modifica era anche facilitare il compimento del 30% dei lavori e stabilire con certezza il calcolo dello stesso. Il nuovo decreto ha dunque stabilito che il 30% è relativo all’intervento complessivo, senza più distinzioni. Includendo, quindi anche tutti quei lavori, compresi nella Cilas ma non direttamente qualificabili nell’ambito del 110%, ma di fatto strettamente collegati. Ad esempio il lavori di semplice ristrutturazione agevolabili al 50%.
Grazie a queste modifiche ora accedere alla detrazione del 110%, ovvero al superbonus 110 per le villette, dovrebbe essere più semplice. Resta sempre comunque di fatto i problemi come la mancanza di liquidità, la chiusura della cessione dei crediti, e la scarsa disponibilità di imprese edili e del settore, nonchè l’aumento dei materiali e la loro difficile reperibilità.
Come sempre, Rota Commerciale cercherà di rimanere sempre informato su questa notizia. Per poter offrire a tutti i nostri clienti i materiali edili per una ristrutturazione e riqualificazione edilizia, energetica e sismica efficiente.
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