Bonus facciate 2020
- On 11 Febbraio 2020
Ecco una piccola guida che vi spieghi in breve gli aspetti fondamentali del Bonus facciate 2020, ovvero la detrazione del 90% sulle spese sostenute per gli interventi edili sulle facciate e di case e condomini..
Che cos’è il bonus facciate 2020?
Come è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, i contribuenti potranno beneficiare del Bonus facciate 2020, ovvero di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Oltre che alle solite detrazioni IRPEF come il bonus casa 2020, per la ristrutturazione e riqualificazione energetica, il bonus mobili e il bonus verde.
Grazie a questa nuova detrazione i contribuenti godranno di un sgravio fiscale del 90% in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni, e edifici condominiali e non, favorendo così il mantenimento estetico delle città, comuni, periferie e centri storici.
Spetta dunque a chi, nel corso del 2020, effettuerà interventi edilizi , inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero e restauro della facciata.
Come funziona la detrazione?
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, che viene ripartita in 10 anni, pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Inoltre sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Quali sono le zone interessate al bonus facciate 2020?
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Ovvero:
- ZONA A:parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprensive di aree circostanti che vengono considerate parti integranti degli stessi.
- ZONA B:parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Riqualificazione energetica della facciata
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti alcuni requisiti:
- i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015.(“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”)
- i requisiti relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Spese ammesse
Le spese ammesse alla detrazione, sono tutte le spese documentate, pagate tramite bonifico bancario dal quale risulti
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
e che riguardino anche interventi di manutenzione straordinaria come:
- intonacatura
- verniciatura
- rifacimento ringhiere
- decorazioni
- marmi di facciata
- balconi
Restano invece esclusi gli interventi su impianti come pluviali, cavi e infissi.3
Soggetti beneficiari
Ai sensi del decreto n. 41 del 1998, beneficiano di questa detrazione i contribuenti soggetti all’IRPEF che sostengono le spese.
Dunque così come accade alle altre detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, questa agevolazione spetta non soltanto ai proprietari di immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili in oggetto degli interventi, se ne sostengono le stesse spese. Inoltre hanno diritto alle detrazione ovviamente se sostengono le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
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articolo tratto dalle linee Guida Agenzia delle Entrate